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Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

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Stato 20 occorrenze

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Collaborazione tra autorità

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche.

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1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere d'impresa.

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

3. La Banca d'Italia e l'UIC collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni.

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

5. La Banca d'Italia, la CONSOB e l'ISVAP collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni.

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

1. Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e

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1. La Banca d'Italia autorizza, nell'interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilità, fusioni tra banche di credito cooperativo e

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2. Fino all'adozione delle misure previste dal comma 1, i monti di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico continuano a

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2. I soci delle banche popolari che alla data del 20 marzo 1992 partecipavano al capitale sociale in misura compresa tra il limite previsto dal comma

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non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata.

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1. Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 ed esercita il credito è punito con la reclusione

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, sentita la Banca d'Italia, tra l'amministrazione pubblica competente e le banche da questa prescelte sulla base di criteri che tengano conto delle

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rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale

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raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata: a) presso soci e dipendenti; b) presso società controllanti, controllate o collegate ai sensi

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1. Entro il 1° gennaio 1996 le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra

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più tra dette imprese, secondo il metodo indicato nel presente articolo. Si ha influenza notevole quando l'impresa partecipante disponga di almeno un

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interesse tra le banche e i loro azionisti rilevanti, relativi alle altre attività bancarie.

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con l'amministrazione pubblica competente e rientrino tra le attività che le banche possono svolgere in via ordinaria. Ai finanziamenti si applicano

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revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione; 3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e

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